Nuova classificazione dei rifiuti: cosa prevede il D.Lgs. 116/2020

nuova classificazione dei rifiuti

Nuova classificazione dei rifiuti: cosa prevede il D.Lgs. 116/2020

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova classificazione dei rifiuti urbani. Gran parte dei rifiuti prodotti dalle attività economiche (con le dovute eccezioni, che vedremo) è diventata rifiuto urbano, con notevoli implicazioni anche sul fronte della tassa rifiuti.

Nuova classificazione dei rifiuti: la normativa di riferimento

Il D.Lgs. 116/2020, entrato in vigore dal 1° gennaio 2021, è intervenuto sulla classificazione dei rifiuti, modificando la definizione di rifiuto urbano ed eliminando la categoria dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

I rifiuti urbani, con la nuova normativa, sono infatti composti da rifiuti:

  • domestici;
  • derivanti dallo spazzamento delle strade;
  • giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge;
  • derivanti da manutenzione del verde pubblico;
  • provenienti da aree e attività cimiteriali;
  • “indifferenziati o da raccolta differenziata provenienti da altre fonti [ovvero non domestici] che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”.

L’eliminazione del meccanismo di assimilazione di alcuni tipi di rifiuti speciali ai rifiuti urbani sopprime le competenze in materia affidate in precedenza a Stato e Comuni.

La nuova norma dunque include tra i produttori di rifiuti urbani numerose attività commerciali, professionali e artigianali, che sono dunque tenute ad adeguarsi di conseguenza.

Restano invece esclusi dalla categoria dei rifiuti urbani:

“i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie, e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.”

Nuova classificazione dei rifiuti: conseguenze per gli operatori economici

Poste le nuove condizioni introdotte dalla legge, le attività economiche che si sono viste riclassificare i propri rifiuti, devono scegliere:

  • se affidare i rifiuti destinati al recupero al concessionario del servizio pubblico di raccolta;
  • se rivolgersi ad operatori privati.

Una volta operata la scelta, questa non potrà essere modificata prima dei successivi cinque anni.

Occorre poi operare una variazione della dichiarazione delle superfici imponibili, sebbene i Comuni non siano ancora pronti con le indicazioni circa le modalità di comunicazione di suddetti dati.

In sostanza, sebbene la nuova classificazione sia operativa dal 1° gennaio 2021, sia gli operatori economici sia gli enti coinvolti, sono ancora in fase di organizzazione delle operazione di adeguamento.

Nel link il testo integrale del decreto legislativo 116/2020